Categories: Archivio, Pol. Agricole

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Si comunica che a partire dal 13 dicembre del 2016 entrerà in vigore l’ultima parte del Reg. UE 1169/11 che obbliga gli operatori del settore alimentare, con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto (o l’importatore), ad inserire una "dichiarazione nutrizionale" sulla confezione o in etichetta degli alimenti preimballati.

Ricordiamo che per alimenti preimballati (art. 2 del regolamento) si intendono tutti i prodotti che sono imballati, avvolti interamente o in parte da tale imballaggio (anche la carta o altro involucro protettivo), in modo tale che il contenuto non possa essere alterato senza aprire o cambiare l’imballaggio.

 E’ importante sottolineare che secondo l’art. 8 del regolamento, nel caso che un operatore alimentare venda il proprio prodotto preimballato non direttamente al consumatore finale, ma ad un terzo (ristorante, trasformatore, ospedale, mensa etc. che può anche frazionarlo, trasformarlo o tagliarlo), ha la possibilità di fornire le informazioni obbligatorie di “dichiarazione nutrizionale” nei documenti commerciali, a patto che accompagnino l’alimento.

Contenuto della “dichiarazione nutrizionale”.

Secondo le nuove disposizioni è prevista una "dichiarazione nutrizionale" obbligatoria ed una facoltativa.

D.N. Obbligatoria

Gli elementi da dichiarare obbligatoriamente sull’imballaggio, in una tabella comprensibile, sono:

  • valore energetico;
  • grassi;
  • grassi saturi;
  • carboidrati;
  • zuccheri;
  • proteine e sale.

Le unità di misura da usare nella D.N. sono per l’energia kilojoule (kJ) e kilocalorie (kcal) e per la massa grammi (g), milligrammi (mg) e microgrammi (μg).

Tutte le informazioni dovranno essere riferite a 100 g o a 100 ml di prodotto.

E’ possibile anche esprimere le informazioni nutrizionali riferendosi alla quantità della porzione, purché ne sia riportata la quantità (ad esempio si deve riportare che un cucchiaino di olio sono 25 ml di prodotto).

D.N. Volontaria

L’operatore alimentare può inserire in etichetta alcune informazioni nutrizionali aggiuntive, ovvero:

  acidi grassi monoinsaturi;

  acidi grassi polinsaturi;

  polioli;

  amido;

  fibre;

  sali minerali e vitamine (elencati all’allegato XIII, parte A, punto 1, e presenti in quantità significativa secondo quanto definito nella parte A, punto 2, di tale allegato).

In questo caso le informazioni obbligatorie e volontarie devono figurare nello stesso campo visivo di quelle obbligatorie.

Esenzioni dall’indicazione nutrizionale obbligatoria

Non si è obbligati a presentare la dichiarazione nutrizionale per:

 ·         i prodotti non trasformati che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti (ad esempio latte fresco, UHT, o prodotti che non hanno subito modifiche sostanziali);

·         i prodotti trasformati che sono stati sottoposti unicamente a maturazione e che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti (ortaggi e frutta).

 

Un caso particolare è quello per la vendita e somministrazione al dettaglio in azienda.

In questo caso  è previsto che siano esclusi gli alimenti, anche confezionati in maniera artigianale, forniti direttamente dal produttore al consumatore finale in piccole quantità o a strutture locali di vendita al dettaglio che forniscono direttamente al consumatore

Sono escluse, ad esempio, le piccole conserve (marmellate, creme di nocciola, sottolio etc.) utilizzate esclusivamente per la colazione negli agriturismi.

Per un approfondimento generale si ricorda che l’allegato V del regolamento stabilisce quali siano i prodotti che non hanno l’obbligo di presentare la dichiarazione nutrizionale in etichetta (vedi allegato al documento).

Deroghe

Gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima del 13 dicembre 2016 che non soddisfano il requisito stabilito all’articolo 9, paragrafo 1, lettera l) (dichiarazione nutrizionale), possono essere commercializzati fino ad esaurimento scorte.

 

ALLEGATO

PRODOTTI CHE NON HANNO L’OBBLIGO DI PRESENTARE LA DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE IN ETICHETTA (Allegato V del regolamento 1169/11)

 1. I prodotti non trasformati che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti;

2. i prodotti trasformati che sono stati sottoposti unicamente a maturazione e che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti;

3. le acque destinate al consumo umano, comprese quelle che contengono come soli ingredienti aggiunti anidride carbonica e/o aromi;

4. le piante aromatiche, le spezie o le loro miscele;

5. il sale e i succedanei del sale;

6. gli edulcoranti da tavola;

7. i prodotti contemplati dalla direttiva 1999/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa agli estratti di caffè e agli estratti di cicoria, i chicchi di caffè interi o macinati e i chicchi di caffè decaffeinati interi o macinati;

8. le infusioni a base di erbe e di frutta, i tè, tè decaffeinati, tè istantanei o solubili o estratti di tè, tè istantanei o solubili o estratti di tè decaffeinati, senza altri ingredienti aggiunti tranne aromi che non modificano il valore nutrizionale del tè;

9. gli aceti di fermentazione e i loro succedanei, compresi quelli i cui soli ingredienti aggiunti sono aromi;

10. gli aromi;

11. gli additivi alimentari;

12. i coadiuvanti tecnologici;

13. gli enzimi alimentari;

14. la gelatina;

15. i composti di gelificazione per marmellate;

16. i lieviti;

17. le gomme da masticare;

18. gli alimenti confezionati in imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore misura meno di 25 cm 2 ;

19. gli alimenti, anche confezionati in maniera artigianale, forniti direttamente dal fabbricante di piccole quantità di prodotti al consumatore finale o a strutture locali di vendita al dettaglio che forniscono direttamente al consumatore

Per le bevande con tenore alcolico >1,2% la dichiarazione nutrizionale può limitarsi al solo valore energetico.