Categories: Archivio, Pol. Agricole

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Confagricoltura ha chiesto chiarimenti alla Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica del Ministero dell’Interno (VVFF) circa l’applicazione alle imprese agricole della nuova disciplina per l’installazione di contenitori-distributori di gasolio di capacità geometrica non superiore a 9 mc. (D.M. 22 novembre 2017 e D.M. 10 maggio 2018).
 
Il settore agricolo è particolarmente interessato dalla nuova norma tecnica in quanto i depositi di capienza inferiore a 9 mc, installati secondo le regole del decreto 19 marzo 1990, sono molto diffusi presso le aziende agricole.
 
La nuova regola tecnica, abrogando il decreto 19 marzo 1990, si applica, infatti, sia ai nuovi depositi che a quelli già installati ad eccezione di quelli in regola con le norme in materia di prevenzione incendi (possesso della SCIA, del certificato di prevenzione incendi o di altri atti abilitativi).
 
Considerando, inoltre, che a far data dal 22 agosto 2014 è stata introdotta un’esenzione dell’applicazione del D.P.R. 151/2011 (il possesso della SCIA) per gli imprenditori agricoli che utilizzano depositi di prodotti petroliferi di capienza non superiore a 6 metri cubi (anche muniti di erogatore), la lettura della nuova norma tecnica presenta alcune criticità applicative. Criticità che non vengono chiarite né dai decreti emanati né dalla circolare esplicativa 1/2018.
 
Per questo Confagricoltura è intervenuta presso la Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica del Ministero dell’Interno (VVFF), affinché ci sia maggiore chiarezza, sia per le imprese agricole in possesso di depositi con capienza inferiore a 6 mc, non obbligate al possesso della SCIA, sia per quelle di capienza tra 6 e 9 metri cubi in ritardo con la presentazione della stessa. Ciò anche in relazione al fatto che, con il decreto del 10 maggio 2018, i VVFF hanno consentito la vendita e l’installazione fino al 17 febbraio 2019 di depositi di gasolio costruiti secondo le regole del D.M. 19 marzo 1990.