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La nuova definizione della situazione epidemiologica, rendendo le zone in restrizione maggiormente omogenee, ha permesso una modifica del dispositivo dirigenziale inerente la movimentazione degli animali delle specie sensibili alla Blue Tongue dalle zone in restrizione.

 

La nuova mappatura della situazione epidemiologica indica la riduzione del numero di sierotipi presenti sul territorio nazionale confermando la presenza dei soli sierotipi BTV 1, 2, 4 e 16. Scompaiono, quindi, il sierotipo 8 e 9 e si riduce molto il territorio interessato dal sierotipo 2 e 4.

 

Si evidenzia che, come indicato nel dispositivo, il sierotipo 16 non è vincolante per le movimentazioni essendo una variante del virus non pericolosa.

Tale nuova definizione della situazione epidemiologica ha permesso di modificare le norme per la movimentazione degli animali a seconda della destinazione e dell’età dell’animale.

 

A)     Animali destinati alla macellazione

 Gli animali possono essere movimentati verso un qualsiasi stabilimento di macellazione designato posto in aree indenni secondo le seguenti condizioni:

 1. Animali non provenienti da aziende ricadenti in territori con infezione in atto:

– se destinati alla macellazione immediata, non è necessario che siano vaccinati contro i sierotipi per cui la provincia di partenza è soggetta a restrizione, ma devono essere:

·         macellati inderogabilmente entro le 24 ore dall’arrivo;

·         gli animali non devono presentare segni clinici;

·         deve essere notificato lo spostamento e l’avvenuta macellazione dalle ASL competenti.

 – se non destinati alla macellazione immediata, invece, devono essere stati vaccinati nei confronti di tutti i sierotipi per i quali la provincia di partenza è soggetta a restrizione, e siano ancora nel periodo d’immunità come indicato dalle specifiche del vaccino.

 2. Animali provenienti da aziende site in territori con infezione in atto:

 ·         Gli animali devono essere stati vaccinati nei confronti di tutti i sierotipi per i quali la provincia di partenza è soggetta a restrizione e siano ancora nel periodo d’immunità come indicato dalle specifiche del vaccino;

·         non devono presentare segni clinici;

·         devono essere macellati inderogabilmente nelle 24 ore dall’arrivo;

·         gli animali e i mezzi di trasporto siano trattati con insetto-repellenti;

·         deve essere notificato lo spostamento e l’avvenuta macellazione dalle ASL competenti.

 Nel caso di carichi multipli, la partita di animali oggetto del carico deve essere accompagnata da tutti i modelli IV rilasciati nel corso dei carichi, i quali devono essere esibiti al Servizio veterinario competente sullo stabilimento di macellazione e mantenuti agli atti.

 

B)     Animali da vita superiori ai 90 giorni

 In tutti i casi gli animali devono essere scortati dal Modello IV (indicando l’eventuale vaccinazione effettuata).

 Gli animali provenienti dalle zone di restrizione e destinati ad aziende situate in aree indenni devono rispettare uno dei seguenti requisiti.

 Gli animali devono essere stati tenuti per almeno 60 giorni prima della partenza in una zona stagionalmente libera da BT o in una stazione di quarantena per BT,

 Oppure

 Devono essere stati tenuti nelle condizioni precedentemente indicate per almeno 28 giorni ed essere stati sottoposti con esito negativo ad una prova sierologica,

 Oppure

 Devono essere stati tenuti nelle condizioni precedentemente indicate per almeno 7 giorni ed essere stati sottoposti con esito negativo ad una PCR, effettuata almeno 7 giorni dopo l’ingresso dell’animale nella zona stagionalmente libera o nella stazione di quarantena,

 Oppure

 Gli animali non provengono da aziende o territori di Province epidemiologicamente sconosciute e sono vaccinati per tutti i sierotipi per i quali la provincia di partenza è soggetta a restrizione.

 

C)     Animali da vita di età inferiore ai 90 giorni

 (Si rammenta che la vaccinazione su tale categoria di animali è impossibilitata per la possibile interferenza con l’immunità passiva conferita dalla madre)

 Le condizioni per la movimentazione dai territori sotto restrizione a quelli indenni sono le seguenti:

           gli animali sono figli di madri vaccinate nei confronti dei sierotipi circolanti nelle zone di provenienza;

          gli animali NON devono provenire da aziende site in territori con infezione in atto;

          gli animali e i mezzi di trasporto devono essere trattati con insetto repellenti;

          il trasporto degli animali avviene in vincolo sanitario direttamente verso l’allevamento di destinazione e sono vietati ulteriori spostamenti;

          gli animali soddisfano altre adeguate garanzie sanitarie indicate dai Servizi veterinari delle Regioni di destino sulla base di una valutazione dei rischi da essi svolta.

  Condizioni generali

 L’avvenuta vaccinazione deve essere registrata nella BDN e sul Sistema Informativo Nazionale della Blue tongue, non oltre i 15 giorni dall’avvenuta vaccinazione, e per la specie bovina e bufalina, ove presente, sul passaporto, o sul modello IV per le altre specie.

 Si precisa che le stesse condizioni previste per lo spostamento di animali delle specie sensibili alla BT da aree di restrizione a aree indenni devono essere applicate per lo spostamento verso altre Province soggette a restrizione allorquando la restrizione della Provincia di partenza riguardi uno o più sierotipi per i quali la Provincia di destinazione è da considerarsi indenne.

 Il transito di animali movimentati da vita attraverso stalle di sosta situate nel raggio di 4 km dall’azienda sede di focolaio o a diversa qualifica sanitaria rispetto all’azienda d’origine è consentito esclusivamente nel rispetto rigoroso delle prescrizioni sopra citate.

 Le stalle di sosta dalle quali partono i carichi che non rispettano le modalità prescritte, oltre ad essere segnalate ai NAS, devono essere oggetto dei conseguenti provvedimenti straordinari fino alla valutazione dell’eventuale sospensione delle attività.

 Si ricorda che i territori con infezione in atto sono definiti come i territori dei Comuni compresi nel raggio di 4 Km da un’azienda con caso sospetto o confermato di BT.

Il Ministero ha previsto l’inserimento dell’articolo 4-bis al dispositivo dirigenziale n. 18322 del 14 luglio 2015 permettendo alle Associazioni di categoria, in forma volontaria, di poter prevedere l’acquisto dei vaccini dei sierotipi presenti sul territorio nazionale per facilitare la movimentazione degli animali sensibili alla Blue Tongue.

Agrinsieme a tale proposito aveva inviato una lettera al Ministero della Salute per richiedere il carattere temporaneo, volontario e non esclusivo di tale misura in attesa dell’avvio del piano di profilassi nazionale che lo stesso Ministero sta predisponendo.