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L’approvazione del Regolamento UE 1169/11 sull’etichettatura dei prodotti alimentari nel dicembre del 2011 aveva fatto ben sperare gli agricoltori europei di veder riconosciuta la loro attività di allevamento. L’articolo 26 del Regolamento introduceva l’obbligo di indicare l’origine sulle confezioni di carne fresca ovina, avicola e suinicola, così come avveniva già per quella bovina.

D’altronde la richiesta dei consumatori negli ultimi anni è andata proprio nella direzione di conoscere tutte le fasi della produzione, dalla nascita fino al banco del supermercato.

Il Regolamento, dopo un’analisi d’impatto dei provvedimenti, prevedeva specificare le modalità applicative in un atto delegato entro il 14 dicembre del 2014.

Tre proposte di etichettatura sono state analizzate:

Opzione 1: origine da EU/non EU riferito ad un periodo minimo di allevamento prima della macellazione.

Opzione 2: origine dello Stato Membro o paese terzo in cui l’animale, in un periodo minimo, è stato allevato e origine dello Stato Membro o paese terzo in cui l’animale è stato macellato.

Opzione 3: origine dell’animale per nascita, allevamento e macellazione (già applicato per le carni bovine).

L’impatto economico della prima opzione è stato calcolato inesistente, ma non in linea con le richieste dei consumatori, quello della seconda opzione come limitato e quello della terza opzione come molto alto anche se in linea con le richieste del consumatore.

La Commissione ha anche analizzato quanto il consumatore fosse disposto a spendere in più per avere indicata l’origine del prodotto, rilevando una soglia di pochi euro in più. Ha quindi optato per la seconda opzione.

Rispetto alle prime bozze qualche cosa è migliorato, anche se rimane non obbligatoria l’indicazione di nascita dell’animale, contrariamente a quanto aveva chiesto COPA COGECA e molti altri paesi europei tra i quali l’Italia.

I consumatori troveranno quindi sulle confezioni di carne il luogo d’allevamento e di macellazione, in particolare:

Suini

Si può indicare il paese d’allevamento, sia europeo che extraeuropeo, se l’animale è stato allevato per almeno sei mesi nello stesso Stato Membro o paese extra UE. Se questo termine minimo non è rispettato si deve indicare in etichetta la dicitura “allevato in più Stati Membri o paesi terzi”.

Il paese ove avviene la macellazione, sia europeo che extraeuropeo, non è più riferito al periodo e luogo di allevamento, ma solo al luogo ove avviene la macellazione.

Ovini e Caprini

Si può indicare il paese d’allevamento, sia europeo che extraeuropeo, se l’animale è stato allevato per almeno tre quarti della sua vita nello stesso Stato Membro o paese extra UE. Se questo termine minimo non è rispettato si deve indicare in etichetta la dicitura “allevato in più Stati Membri o paesi terzi”.

Il paese ove avviene la macellazione, sia europeo che extraeuropeo, è non è più riferito al periodo e luogo di allevamento, ma solo al luogo ove avviene la macellazione.

 Avicoli

Si può indicare il paese d’allevamento, sia europeo che extraeuropeo, se l’animale è stato allevato per almeno un mese nello stesso Stato Membro o paese extra UE. Se questo termine minimo non è rispettato si deve indicare in etichetta la dicitura “allevato in più Stati Membri o paesi terzi”.

Anche per queste specie il paese ove avviene la macellazione, sia europeo che extraeuropeo, è non è più riferito al periodo e luogo di allevamento, ma solo al luogo ove avviene la macellazione.

 Luogo di nascita

Per tutti i tipi di carne si potrà volontariamente inserire il luogo di nascita se l’animale ha compiuto tutto il suo processo biologico (nascita, allevamento, macellazione) nello stesso SM o paese extra UE.

Quest’ultima novità vale per tutti e tre i tipi di animali allevati