Categories: Archivio, Zootecnia

Condividi

Categories: Archivio, Zootecnia

Condividi

Il Ministero della Salute con una nota del 5 dicembre u.s. ha comunicato l’elenco dei territori stagionalmente liberi per Blue tongue per il periodo 2013-2014. Nell’elenco rientrano Piemonte, Friuli, Veneto, Emilia Romagna e Lombardia, Province di Aosta, L’Aquila, Potenza, Perugia, Trento e Bolzano.

Ciò significa che da oggi 9 dicembre e fino al 18 febbraio 2014  è consentita la movimentazione dalla Sardegna anche ai capi non vaccinati verso queste 5 regioni e 6 province che il Ministero ha individuato come esenti dalla sorveglianza sierologica.

“Si ritiene utile specificare –  si legge nella nota del Ministero – che sono state inserite in tale elenco le province italiane in cui i programmi di sorveglianza sierologica ed entomologica per Blue tongue hanno dimostrato, in un determinato periodo dell’anno, la conformità ai criteri stabiliti dal Centro di Referenza Nazionale per le Malattie Esotiche (CESME). Inoltre, onde poter definire con maggiore precisione i territori stagionalmente liberi, si informa che il CESME ha utilizzato anche i dati sulle temperature rilevate dai satelliti.

È doveroso informare – continua la nota-  che l’elenco in allegato è passibile di modifica in ogni momento, in relazione all’evoluzione della situazione epidemiologica delle singole province, ed in base agli esiti dei Piani di sorveglianza per Blue tongue e ai dati meteorologici ufficiali forniti dall’Aeronautica Militare.

Nei territori stagionalmente liberi da vettori e per tutto l’arco temporale del periodo stagionalmente libero da vettori, l’attività di sorveglianza sierologica per Blue tongue prevista dal piano in vigore può essere sospesa.

Relativamente alle movimentazioni dei capi sensibili sul territorio nazionale – continua ancora il documento – si ritiene utile specificare che per i capi provenienti dalle zone di restrizione del territorio nazionale e diretti verso i territori di cui all’allegato elenco della nota sopra citata, le stesse sono consentite anche ai soggetti non vaccinati, per l’intero periodo stagionalmente libero da vettori.

Per le movimentazioni in ambito nazionale di soggetti diretti verso le rimanenti zone del territorio nazionale restano valide le vigenti misure di cui al dispositivo dirigenziale del 4 ottobre 2013 e successive modifiche e integrazioni.