Categories: Archivio, Pol. Agricole

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La Direttiva comunitaria 2002/99/CE del Consiglio del 16 dicembre 2002 – che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano – prevede, ai sensi dell’art. 4 comma 1, che gli Stati membri possano autorizzare, a determinate condizioni, la produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti di origine animale provenienti da un territorio o da una parte di esso soggetti a restrizioni per motivi di polizia sanitaria, ma che non provengono da un’azienda infetta o che si sospetta sia infetta.

In particolare dall’allegato III della Direttiva citata (Trattamenti delle carni e del latte atti ad eliminare qualsiasi rischio specifico per la salute degli animali) ai punti a, c, d, e, h si evince che i prodotti sottoposti a trattamenti specifici (termico e stagionatura) hanno una efficacia riconosciuta contro la sopravvivenza del virus della PSA.

La suddetta direttiva è stata recepita in Italia dal Decreto Legislativo 27 maggio 2005, n. 117.

Inoltre studi scientifici condotti a Parma, in Spagna e negli USA tra il 1987 e il 1997 hanno dimostrato l’assenza del virus della PSA nei prodotti a lunga stagionatura derivanti da capi suini infetti da PSA, dopo un determinato periodo di stagionatura, che varia dai 112 ai 399 giorni.

Dal momento che i provvedimenti legislativi e le analisi in questione potrebbero costituire un importante sbocco per le nostre produzioni in un momento drammatico a causa del blocco imposto dall’UE, Confagricoltura sardegna chiede la convocazione di un tavolo tecnico per una accurata analisi dell’argomento e per verificare le reali possibilità di sbocco alle produzioni isolane consentite dalle norme summenzionate.