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Il D.L. 76 del 28 giugno 2013, prevede alcune interventi per incentivare l’occupazione, anche se poche riguardano il settore agricolo.
In sintesi le principali novità:
1) Assunzioni congiunte in agricoltura: possono assumere congiuntamente un lavoratore dipendente le sole aziende appartenenti allo stesso gruppo di imprese o riconducibili allo stesso proprietario o a differenti se legati tra loro da un vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado. L’operatività è rinviata ad apposito decreto da emanarsi da parte del ministero del lavoro;
2) Voucher: le prestazioni accessorie sono utilizzabili non più in base alla loro natura di prestazione "occasionale" ma solo nel rispetto del tetto economico fissato in 5 mila euro annui o nei limiti dei 2mila euro annui nel caso di prestazioni rese nei confronti di attività commerciali o professionisti;
3) Incentivi per nuove assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori giovani: è previsto un incentivo pari a un terzo della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per un periodo di 18 mesi, nei limiti di 650 euro per l’assunzione di lavoratori di età compresa tra i 18 ed i 29 anni;
4) Interventi straordinari per favorire l’occupazione giovanile: entro il 30 settembre 2013, la Conferenza Stato/Regioni adotterà nuove linee guida per disciplinare l’utilizzo dei contratti di Apprendistato per assunzioni effettuate entro il 31/12/2015;
5) Contratto a tempo determinato: è data la possibilità di prorogare il contratto privo di causale. Inoltre sono stati ripristinati i termini di riassunzione previsti dalla precedente normativa: possibilità di riassumere a tempo determinato dopo dieci giorni in caso di rapporti precedenti inferiori ai sei mesi o venti giorni nel caso di rapporti superiori ai sei mesi;
6) Comunicazioni Obbligatorie: una interpretazione autentica stabilisce che, le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga, sono valide ai fini dell’assolvimento di tutti gli obblighi di comunicazione posti a carico anche del lavoratore nei confronti delle Direzioni regionali e territoriali del lavoro, dell’INPS , dell’INAIL nonché nei confronti della prefettura-Ufficio territoriale del Governo e delle Province.