Categories: Archivio, Pol. Agricole

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Con l’accordo politico tra Consiglio, Parlamento e Commissione sugli ultimi punti « aperti » della riforma della PAC si è finalmente concluso il lungo iter negoziale che ha portato alla definizione delle nuove regole per la PAC dopo il 2014 (o meglio, dopo il 2015, visto lo slittamento già annunciato dell’entrata in vigore del nuovo sistema dei pagamenti diretti). Non resta ora che passare alla fase di finalizzazione, con i voti formali della commissione agricoltura del PE (il 30 settembre), della plenaria di Strasburgo (il 19-20 novembre) e del Consiglio (16 dicembre, se non prima). Come già anticipato , l’accordo verte sulla posizione di compromesso raggiunta in Consiglio lunedi 23 settembre. In breve, viene introdotta una degressività obbligatoria minima del 5% sopra i 150.000 euro (da applicarsi sul solo pagamento di base, senza quindi imputare ad “imponibile” la componente di aiuto di greening, i pagamenti accoppiati, e prevedendo la possibilità di prendere in conto anche i costi salariali). La degressività puo’ non essere applicata se lo Stato membro decide di utilizzare lo strumento del pagamento redistributivo per i primi ettari, utilizzando a questo scopo un minimo del 5% dell’enveloppe nazionale. Resta invece facoltativo il plafonamento. Sempre in tema di regolamento sui pagamenti diretti, non è stata accolta la richiesta del PE di diminuire il tasso massimo per i trasferimenti di fondi dal 2° al 1° pilastro, rimanendo del 15% (25% per i paesi che ricevono meno del 90% della media nazionale UE dei pagamenti diretti). Resta invariato anche il sistema di convergenza esterna, che permetterà a tutti gli Stati membri di raggiungere un livello di pagamenti diretti minimo (e vicino al 90% della media UE) entro il 2019. Per quanto riguarda lo sviluppo rurale, il Parlamento ha ben accolto il passo avanti del Consiglio che ha accettato un aumento all’85% dei tassi massimi di cofinanziamento nelle regioni meno sviluppate e ultraperiferiche (in pratica le zone ex obiettivo 1), mantenendo invariate le altre percentuali di cofinanziamento stabilite dal Consiglio di febbraio (73% e 63%, a seconda dei casi, nelle regioni in transizione, 53% nelle altre zone). Ancora per quanto riguarda lo sviluppo rurale, le dotazioni finanziarie per Stato membro saranno inserite in allegato al regolamento di base e potranno essere modificate, solo in giustificati e ben determinati casi, dalla Commissione attraverso atti delegati.