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Si comunica che l’art. 7 del D.L. n. 151/2013, pubblicato sulla G.U. del 30 dicembre 2013, dispone che il pagamento dei tributi e gli adempimenti sospesi dovuti dai contribuenti colpiti dall’alluvione, ai sensi dei DD.MM. del 30/11/2013 e del 20/12/2013, devono essere effettuati senza applicazione di sanzioni e di interessi tra il 24/01/2014 e il 17/02/2014.

Lo stesso art. 7 prevede che i soggetti ricompresi nell’ambito di applicazione dei suddetti decreti, che abbiano subito danni, possano richiedere, per il pagamento dei suddetti tributi, alle banche e agli altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito, operanti nei territori interessati, un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato della durata massima di due anni.

Gli interessi relativi ai finanziamenti erogati, nonché le spese di gestione, sono corrisposti ai predetti soggetti finanziatori mediante la concessione di un apposito credito d’imposta, mentre la quota capitale viene restituita dai soggetti beneficiari del finanziamento a partire dal 01/07/2014, secondo un piano di ammortamento definito nell’apposito contratto di finanziamento.

 Per accedere ai finanziamenti i contribuenti interessati devono presentare ai soggetti finanziatori un’autocertificazione, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, diretta ad attestare i danni subiti ed il nesso di causalità con l’evento alluvione del novembre 2013.

 Spetterà, inoltre, ad un apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate approvare il modello da presentare per indicare i versamenti sospesi.