Categories: Archivio, Pol. Agricole

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Sulla Gazzetta Ufficiale n. 185 dell’11 agosto u.s. è stato pubblicato il decreto ministeriale 27 marzo 2014 con il quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali definisce le modalità operative per  le assunzioni congiunte nel settore agricolo.

Il testo del decreto pubblicato (sottoscritto dal Ministro Poletti) presenta alcune differenze, soprattutto nella parte relativa ai contratti di rete, rispetto allo schema di decreto (sottoscritto dall’ex Ministro Giovannini) trasmesso e commentato con circolare n. 14547 del 17/01/2014.

Come si ricorderà, l’art. 9, c. 11, del decreto legge n. 76/2013 (convertito con modificazioni dalla legge n. 99/2013), ha introdotto nel nostro ordinamento l’assunzione di gruppo o di rete, ossia l’assunzione di un unico lavoratore da parte di un pluralità di imprese legate da determinati vincoli.

In particolare, la citata norma ha testualmente previsto che:

“3-bis. Le imprese agricole, ivi comprese quelle costituite in forma cooperativa, appartenenti allo stesso gruppo di cui al comma 1, ovvero riconducibili allo stesso proprietario o a soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado, possono procedere congiuntamente all’assunzione di lavoratori dipendenti per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le relative aziende.

3-ter. L’assunzione congiunta di cui al precedente comma 3-bis può essere effettuata anche da imprese legate da un contratto di rete, quando almeno il 50 per cento di esse sono imprese agricole.

3-quater. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definite le modalità con le quali si procede alle assunzioni congiunte di cui al comma 3-bis.

3-quinquies. I datori di lavoro rispondono in solido delle obbligazioni contrattuali, previdenziali e di legge che scaturiscono dal rapporto di lavoro instaurato con le modalità disciplinate dai commi 3-bis e 3-ter”.

Al riguardo, il decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale dispone che:

·           il Centro per l’impiego competente per la ricezione della comunicazione di assunzione – tramite il modello Unilav – è quello in cui si svolge la prestazione (il decreto, con una formula non felice, testualmente recita: "ove è ubicata la sede di lavoro"). La medesima regola vale in caso di trasformazione, proroga e cessazione del rapporto di lavoro;

·            in caso di assunzione congiunta da parte di gruppi di imprese le comunicazioni di assunzione, trasformazione, proroga e cessazione sono effettuate dall’impresa capogruppo;

·           in caso di assunzione congiunta da parte di imprese riconducibili allo stesso proprietario, le comunicazioni di assunzione, trasformazione, proroga e cessazione sono effettuate dal proprietario stesso;

·            in caso di assunzione congiunta da parte di imprese legate da un contratto di rete o riconducibili a soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado, le comunicazioni di assunzione, trasformazione, proroga e cessazione sono effettuate da un soggetto appositamente incaricato da uno specifico accordo tra le parti depositato presso le associazioni di categoria con modalità che ne garantiscano la data certa di sottoscrizione.

·           con apposito provvedimento direttoriale saranno apportate le necessarie modifiche al modello UNILAV.

Il decreto ministeriale individua meccanismi piuttosto lineari per l’effettuazione delle comunicazioni obbligatorie che non comportano duplicazioni o appesantimenti burocratici.

È previsto infatti che l’adempimento amministrativo sia effettuato da un unico soggetto (capogruppo in caso di gruppi di impresa; proprietario in caso di pluralità di aziende appartenenti allo stesso soggetto; incaricato in caso di contratto di rete o di imprese condotte da persone legate da vincolo di parentela o affinità) che agisce per conto di tutti gli altri soggetti interessati.

L’individuazione dell’incaricato agli adempimenti amministrativi da parte di imprese in rete o riconducibili a soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado,  deve essere effettuata attraverso un accordo tra i soggetti interessati da depositarsi presso le associazioni di categoria con modalità che ne garantiscano la data certa.

Nulla dice il decreto sulla delicata questione della responsabilità solidale delle imprese che procedono alle assunzioni congiunte, né sugli altri adempimenti successivi all’assunzione che debbono essere espletati dal datore di lavoro (libro unico del lavoro, prospetti paga, denuncie INPS, etc.). Probabilmente tali questioni saranno trattate in una circolare esplicativa del Ministero del Lavoro.

Le assunzioni congiunte saranno possibili solo a partire dal 10 settembre 2014, data di entrata in vigore del decreto in oggetto (fermo restando che, come detto, con apposito provvedimento direttoriale dovranno essere apportate le necessarie modifiche al modello Unilav).