Categories: Archivio, Zootecnia

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Nella riunione della Conferenza Stato Regioni del 27 novembre u.s. è stata raggiunta l’intesa sullo schema di decreto sull’utilizzazione agronomica degli effluenti d’allevamento, delle acque reflue e del digestato,

Nel corso della riunione sono state approvate le modifiche concordate nella seduta del Comitato tecnico permanente in agricoltura del 24 novembre 2014 con alcune integrazioni.

 In particolare si sottolinea che è stata inserita nell’art. 22 la lettera h) materiale agricolo e forestale non destinato al consumo alimentare di cui alla tab 1B del decreto 6 luglio 2012.

Con tale integrazione si è riusciti a limitare gli effetti negativi derivanti dall’introduzione del divieto di utilizzare più del 30%, in termini di peso complessivo, di colture agrarie negli impianti autorizzati successivamente all’entrata in vigore del decreto effluenti. Inoltre la limitazione all’uso di colture agrarie riguarda esclusivamente gli impianti che verranno autorizzati successivamente all’entrata in vigore del decreto, per cui gli impianti già in esercizio che usufruiscono della tariffa onnicomprensiva di 280 euro/MWh potranno continuare ad operare nel rispetto delle condizioni già in essere. I nuovi impianti potranno comunque utilizzare le colture non alimentari di cui alla tab 1B del decreto 6 luglio 2012; quindi il futuro del biometano, quantomeno quello per autotrazione, dovrebbe essere salvaguardato.

Di seguito si riassumono le modifiche approvate in Conferenza Stato Regioni rispetto all’ultima versione dello schema di DM.

Definizioni

 – all’articolo 3, comma 1, la lettera c) è così riformulata: “c) “effluente di allevamento”: le deiezioni del bestiame o una miscela di lettiera e di deiezione di bestiame, anche sotto forma di prodotto trasformato, ivi compresi i reflui provenienti da attività di piscicoltura provenienti da impianti di acqua dolce;”

Comunicazione

 – all’articolo 4, comma 4, lettera b) è così riformulata: “b. le aziende ricadenti in zona vulnerabile che producono e/o utilizzano in un anno un quantitativo di azoto al campo da effluenti di allevamento o digestato zootecnico o agroindustriale di cui all’articolo 22, comma 3, superiore a 3000 kg;”  

 – all’articolo 4, comma 5, la lettera a) è così riformulata: “a. le aziende ricadenti in zona non vulnerabile che producono e/o utilizzano in un anno un quantitativo di azoto al campo da effluenti di allevamento o digestato zootecnico o agroindustriale di cui all’articolo 22, comma 3, compreso tra 3000 kg e 6000 kg;”;

 – all’articolo 4, dopo il comma 5 è inserito il seguente comma: “5bis. Le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano possono prevedere forme di comunicazione semplificata per le aziende di cui al comma 5, lettera a);”;

Le modifiche introdotte non modificano sostanzialmente la precedente impostazione dello schema di DM e neanche il vigente DM 7 aprile 2006. Viene introdotta però la possibilità per le Regioni di semplificare ulteriormente la comunicazione nelle aree non vulnerabili.

Produzione del digestato

 – all’articolo 22, comma 1, lettera b), dopo le parole “colture agrarie” sono aggiunte le seguenti “. Fatti salvi gli impianti da realizzarsi ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, per gli impianti autorizzati successivamente all’entrata in vigore del presente decreto, tale materiale non potrà superare il 30% in termini di peso complessivo.”.

 – all’articolo 22, comma 1, è inserita la seguente lettera: h) materiale agricolo e forestale non destinato al consumo alimentare di cui alla tab 1B del decreto 6 luglio 2012.”

 Condizioni di equiparabilità del digestato ai concimi di origine chimica

 E’ opportuno sottolineare che in relazione alle modifiche apportate dal Comitato tecnico del 29 ottobre 2014 è stata approvata anche la soppressione della lettera f) del comma 1 dell’art. 32. Pertanto, tra le condizioni di equiparabilità del digestato ai concimi di origine chimica, non è più prevista la condizione che il contenuto di effluenti di allevamento non deve essere superiore al 50% della quantità di matrici immesse per ciascuna operazione di digestione anaerobica.

 Accumulo temporaneo di letami

 – all’articolo 41, comma 1, aggiungere dopo “accumulo temporaneo di letame”, le seguenti parole “e di lettiere esauste di allevamenti avicunicoli,”.

Disposizioni transitorie e finali

 – all’articolo 48 i commi 3 e 4 sono sostituiti con i seguenti:

“3. I criteri per l’individuazione delle zone vulnerabili, ai sensi dell’allegato 7, Parte AII della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dovranno essere definiti tenendo conto anche dei carichi derivanti da eventuali fonti di pressione di origine non agricola che possono concorrere a determinare lo stato di contaminazione, e saranno oggetto di apposito decreto interministeriale da adottarsi, previa intesa della Conferenza Stato Regioni, entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto”.

4. Le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalità del presente decreto secondo i rispettivi ordinamenti, nel rispetto degli Statuti speciali e delle relative norme di attuazione.”;

 Di particolare importanza, anche se con alcune modifiche, la conferma dell’impostazione dei commi 3 e 4 dell’art. 48, anche in riferimento alla previsione di una tempistica per l’emanazione del decreto interministeriale diretto a definire nuovi criteri per l’individuazione delle zone vulnerabili. Ciò potrebbe consentire una rapida attuazione delle indicazioni dello studio ISPRA in corso di elaborazione. Studio, previsto dall’Accordo Stato Regioni del maggio 2011 che non ha visto ancora la luce, finalizzato a fornire elementi utili per la ridefinizione delle aree vulnerabili, anche in relazione al’effettivo ruolo svolto dalla zootecnia sull’inquinamento da nitrati, visto che oggi è il solo settore su cui si sono concentrati i costi e la burocrazia.

Allegati

 – all’allegato 9, Parte A Digestato agrozootecnico e Parte B Digestato agroindustriale nelle rispettive tabelle è soppressa la riga relativa alla escherichia coli;

 – all’allegato 9, è inserita nella riga dei sottoprodotti della lavorazione dei cereali anche “amido di riso e proteine di riso in soluzione acquosa da prima lavorazione dei cereali e/o riso”.

 Sicuramente positiva l’eliminazione dell’escherichia coli dai parametri da verificare nel digestato. Anche se va rilevato che non è stata accolta la soppressione della salmonella.

Tempi di emanazione

In merito ai tempi di pubblicazione del decreto si ribadisce che, secondo quanto emerso in Conferenza Stato Regioni, è necessaria una valutazione da parte della DG Ambiente della Commissione Europea su alcune novità introdotte nello schema di provvedimento ed in paticolare sulla possibilità che il digestato ottenuto anche con effluenti di allevamento sia equiparabile, per quanto riguarda gli effetti fertilizzanti, ai concimi di origine chimica; come anche per le semplificazioni previste per i sottoprodotti di origine animale.