Categories: Archivio, Pol. Agricole

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Si rende noto che il decreto legge n. 4 del 24/01/2015 (G.U. n.19 del 24/01/2015), recante norme in materia di "Revisione dei criteri di esenzione  dall’IMU dei terreni agricoli in  zone montane e collinari" elimina alcune importanti misure di riduzione del costo del lavoro introdotte nei mesi scorsi dal cd. decreto #campolibero e dalla legge di stabilità per il 2015 per agevolare l’assunzione di lavoratori a tempo determinato stabilmente inseriti nella compagine aziendale.

Infatti l’art. 2 (Disposizioni finanziarie) del decreto legge in commento, al fine di reperire le risorse finanziarie per l’esenzione dell’IMU nei comuni montani, dispone l’abrogazione:

·         della deduzione dalla base imponibile IRAP introdotta dall’art. 5, c. 13 e 14 del decreto legge n.91/2014, convertito dalla legge n.116/2014 (meglio noto come decreto #campolibero). Si tratta della deduzione riconosciuta ai datori di lavoro agricolo per ogni lavoratore agricolo a tempo determinato assunto con contratto di durata triennale per almeno 150 giornate in ciascun periodo di imposta; la deduzione era pari al 50 per cento di quella ordinariamente prevista dall’art. 11, c. 1, lettera a), numeri 2), 3), e 4) del d.lgs. n. 446/97 per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato;

·         della deduzione dalla base imponibile IRAP appena introdotta dall’art. 1, c. 20, legge 190/2014 (legge di stabilità per l’anno 2015). Si tratta della deduzione integrale del costo del lavoro in favore dei datori di lavoro agricolo che occupano lavoratori agricoli a tempo determinato con contratto di durata triennale per almeno 150 giornate in ciascun periodo di imposta.

Entrambe le misure abrogate non avevano ancora avuto effetti operativi per i datori di lavoro agricolo, dato che la loro entrata in vigore era subordinata ad apposita autorizzazione da parte della Commissione europea, non ancora intervenuta.