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 Il 25 agosto  scorso si è riunito a Bruxelles il gruppo esperti per definire gli ultimi dettagli dei regolamenti delegati in applicazione per affrontare la situazione di crisi del settore lattiero caseario e zootecnico deciso a luglio in sede di Consiglio Agricoltura e pubblicati il 9 settembre 2016.

Si tratta di sette regolamenti di cui quattro in particolare più rilevanti riguardanti:

– L’aiuto alla riduzione della produzione di latte (Regolamento Delegato (UE) 1612 dell’8 settembre 2016) .

– Gli aiuti nazionali che gli Stati membri potranno concedere al settore del latte ma anche a quello delle carni bovine, suine ed ovicaprine ( Regolamento Delegato (UE) 1613 dell’8 settembre 2016).

– La deroga di revisione del premio accoppiato per il settore del latte bovino per la domanda 2017  ( Regolamento Delegato (UE) 1616 dell’8 settembre 2016).

– L’anticipo dei pagamenti diretti e dello sviluppo rurale della PAC ( Regolamento Delegato (UE) 1617 dell’8 settembre 2016).

Gli altri provvedimenti riguardano dell’intervento pubblico per il latte scremato in polvere (Regolamento Delegato (UE) 1614 dell’8 settembre 2016), il prolungamento fino ad aprile 2017 dell’applicazione della misura, fino ad ora non applicata in Italia, per la programmazione con riduzione della produzione da parte di OP, AOP, OI e cooperative (Regolamento Delegato (UE) 1615 dell’8 settembre 2016)  ed  il prolungamento dei tempi di apertura dell’ammasso privato per il latte scremato in polvere ( Regolamento Delegato (UE) 1618 dell’8 settembre 2016).

Di seguito una breve sintesi del contenuto dei quattro provvedimenti principali:

Regolamento sugli aiuti alla riduzione di produzione

          Il regime è aperto a tutti i produttori che effettuano consegne a primi acquirenti e non per le vendite dirette.

          Saranno ammessi solo i produttori che hanno consegnato latte a primi acquirenti a luglio 2016.

          L’aiuto ammonta a 14 euro per 100 kg di latte consegnato in meno ed è limitato ad una riduzione massima del 50% delle consegne per singolo beneficiario, in un periodo di tre mesi, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. In altre parole, non saranno incentivate riduzioni di produzione superiori al 50% rispetto all’anno precedente e le domande che presenteranno quantitativi previsti di riduzione maggiori del 50% dei quantitativi consegnati nel periodo di riferimento, saranno ricondotti al 50% di aiuto ammissibile.

          La riduzione dovrà riguardare in ogni caso un quantitativo minimo di 1,5 tonnellate di latte per azienda beneficiaria.

          La riduzione oggetto di premio sarà calcolata su base trimestrale (differenza tra consegne nel trimestre “di riduzione” – v. dopo – e trimestre “di riferimento” che è il trimestre corrispondente dell’anno solare precedente).

          E’ possibile presentare una sola domanda di aiuto rispondendo ai bandi comunitaria tramite una procedura gestita dalle amministrazioni nazionali (per Italia da Agea e OPR), come di seguito riportato. In via eccezionale sarà possibile presentare due domande se inerenti il primo e ultimo bando.

          Relativamente ai vari bandi i trimestri in cui realizzare la riduzione di produzione sono i seguenti:

  

Data bando

(entro le ore 12:00)

Periodo di riduzione della produzione di latte

21 settembre 2016

ottobre, novembre e dicembre 2016

12 ottobre 2016

novembre e dicembre 2016 e gennaio 2017

9 novembre 2016

dicembre 2016 e gennaio e febbraio 2017

7 dicembre 2016

gennaio, febbraio e marzo 2017

 

          Nella domanda di partecipazione al regime il beneficiario deve dichiarare la riduzione di produzione che intende effettuare nel trimestre successivo.

          Nel caso in cui a consuntivo la riduzione effettiva sia inferiore, all’aiuto di 14 eur/q.le si applicheranno le seguenti riduzioni:

 

Riduzione effettiva

Riduzioni da applicare all’aiuto

Almeno l’80% della riduzione preventivata

-0% (nessuna riduzione)

Tra il 50% e l’80% della riduzione preventivata

-20%

Tra il 20% ed il 50% della riduzione preventivata

-50%

Meno del 20% della riduzione preventivata

-100% (nessun pagamento)

 

In ogni caso il beneficiario dovrà poi presentare anche una domanda di pagamento entro 45 giorni successivi alla fine del periodo di riduzione dove dichiarerà la quantità di latte ridotta.

– A seguito della ricezione delle domande ammissibili, la Commissione verificherà che il totale della riduzione di latte prevista nelle domande presentate in ciascun bando non superi il quantitativo complessivo di riduzione di latte a livello europeo corrispondente al plafond disponibile (150 milioni di euro = circa 1,07 milioni di tonnellate). Quindi, se le quantità previste in riduzione supereranno tale soglia si procederà preventivamente a ridurre le quantità oggetto di riduzione.

Per tale misura sono già state emanate le circolari applicative da parte del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e da parte di AGEA (vedasi la circolare di Confagricoltura  di Area Economica e CAA n. 15435 del 13 settembre 2016).

 

Regolamento sugli aiuti eccezionali (envelope nazionali) al settore zootecnico e lattiero-caseario

Si tratta del regolamento che disciplina l’utilizzo delle envelope nazionali, che derivano dalla distribuzione dei 350 milioni di euro messi a bilancio dalla Commissione

 Per l’Italia si tratta di 20.942.300 euro, che possono essere integrati fino al 100% da risorse nazionali per le stesse azioni messe in campo e previste dal regolamento

Le risorse possono essere utilizzate dagli Stati membri per aiutare i produttori di latte ma anche  gli allevatori che operano nei comparti della produzione di carni bovine, suine ed ovicaprine e si impegnano ad intraprendere una lista di azioni, con l’obiettivo di consolidare la sostenibilità economica dell’azienda e di contribuire alla stabilizzazione del mercato (questo è l’unico accenno alla possibilità di destinare tali aiuti a chi riduce o congela la produzione).

La lista di azioni comprende:

v  Riduzione di produzione oltre a quella disciplinata dal regolamento di cui sopra (o un non aumento della produzione)
v  Incentivi ai piccoli agricoltori
v  Applicazione di metodi di produzione estensiva
v  Applicazione di metodi di produzione rispettosi dell’ambiente e del clima
v  Implementazione di progetti di cooperazione
v  Implementazione di regimi di qualità volti alla promozione del valore aggiunto
v  Attività di formazione su strumenti finanziari e strumenti di gestione del rischio

 

          La data ultima per comunicare la lista di misure da intraprendere, per lo Stato membro, è il 30 novembre 2016

          La data ultima per effettuare i pagamenti di questi aiuti è il 30 settembre 2017

          Tali aiuti possono essere cumulati con sostegni finanziari del FEAGA o del FEASR

 

Il Ministero a breve dovrebbe convocare una riunione per chiedere alle associazioni di categoria indicazioni su quale misura applicare in Italia e per quali settori zootecnici.

 

Regolamento sulla deroga di revisione del premio accoppiato per il settore del latte bovino per la domanda 2017

Con tale Regolamento la Commissione concede la possibilità allo Stato Membro di poter applicare una deroga sulla modalità di assegnazione dell’aiuto accoppiato al settore del latte bovino solo per l’anno di domanda 2017 (v. allegato decreto in corso di formalizzazione).

 

Il Regolamento, infatti, prevede che:

          Solo per l’anno di domanda 2017 il premio accoppiato si basi sul numero di animali andati a premio nel 2016 per gli allevatori che hanno fatto domanda nell’anno di domanda 2016.

          L’ammissibilità al premio è legata solo ai requisiti generali (es. agricoltore in attività e superamento della soglia del valore minimo dei pagamenti diretti). Non dovranno essere rispettati altri criteri di ammissibilità (es. qualità o corretta identificazione dei capi).

          Solo per l’anno di domanda 2017 non verranno applicate le eventuali modifiche di revisione di medio periodo del premio accoppiato per tale settore. Tali modifiche, quindi, verranno applicate per gli anni successivi fino al 2020.

Su tale possibilità di deroga contenuta nel Regolamento sopra indicato  è stato  richiesto un parere alla Federazione Nazionale di Prodotto Lattiero Casearia nella riunione del 12 settembre u.s.

A maggioranza la FNP Lattiero Casearia ha espresso il parere che la deroga non debba essere applicata dallo Stato italiano e che dall’anno di domanda 2017 si applichino le modifiche di revisione di medio periodo come da intesa raggiunta in Conferenza Stato Regioni di luglio scorso e comunicato alla Commissione europea entro il primo di agosto.

 

Regolamento inerente l’anticipo dei pagamenti diretti e dei pagamenti di sviluppo rurale della PAC

La Commissione ha previsto che per l’anno di domanda 2016 gli Stati Membri, in deroga a quanto previsto dal Regolamento (UE) 1306/2013, possono versare un anticipo fino al 70% (anziché 50%) per i pagamenti diretti e fino all’85% (anziché 75%) del sostegno percepito tramite i piani di sviluppo rurale. Si ricorda che come previsto dalla deroga tale anticipo può essere versato anticipatamente nel 2016, ma non prima del 16 di ottobre p.v.