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In attuazione dell’articolo 21 della legge delega 154/2016, che dispone la delega al Governo per il “riordino degli strumenti di gestione del rischio in agricoltura e per la regolazione dei mercati”, è stato dato un primo parere positivo dalla Conferenza Stato-Regioni allo schema di decreto legislativo predisposto dal MIPAAF a modifica del decreto legislativo 102/2004, che regolamenta l’attività del Fondo di Solidarietà nazionale, che interviene a favore delle aziende agricole danneggiate da eventi naturali.
La nuova regolamentazione non si discosta di molto dalla precedente normativa.
Prevede in particolare un adeguamento delle regole nazionali sulla gestione dei rischi in agricoltura alla normativa europea, ma anche l’inserimento di importanti novità, che si illustrano in maniera sintetica:
– All’articolo 1, punto 1, sono confermate le finalità di intervento del Fondo di Solidarietà nazionale (danni alle produzioni, strutture, impianti produttivi e infrastrutture), ma viene anche inserita la prevenzione ai danni causati da eventi di portata catastrofica, da epizoozie, da organismi nocivi ai vegetali e da animali protetti.
– Il Fondo di Solidarietà nazionale con la nuova regolamentazione potrà intervenire nella contribuzione dei fondi di mutualizzazione (art.2, p. 1), che saranno ogni anno, insieme agli interventi assicurativi, regolamentati dal “Piano di gestione dei rischi in agricoltura”, che sostituisce il “vecchio” Piano assicurativo agricola nazionale – PAAN, pur mantenendo le stesse finalità e modalità operative (art.4).
– All’articolo 2 bis viene prevista la possibilità di concessione di contributi alle polizze sperimentali (ricavo e parametriche o index) e la possibilità di riassicurare queste coperture con il Fondo di riassicurazione di ISMEA.
– All’articolo 5, punto 4 bis, è inserita una norma – fortemente sollecitata da Confagricoltura -, che prevede l’attivazione degli interventi compensativi ex post entro 3 anni ed il versamento dei relativi aiuti alle aziende beneficiarie antro 4 anni. Su questo punto è in ogni caso opportuno ripetere che l’intervento compensativo, sostanzialmente confermato nelle tipologie di intervento e di procedura attuativa rispetto al passato, continuerà a rimanere marginale rispetto agli interventi assicurativi per via delle scarse disponibilità finanziarie che verranno messe sul Fondo di Solidarietà nazionale.
E’ da considerare, fra l’altro, che viene confermata l’esclusione degli aiuti compensativi ai danni a produzioni, impianti e strutture inserite nel “Piano di gestione dei rischi in agricoltura” come ammissibili alle agevolazioni assicurative o dei fondi di mutualizzazione (art.1, p. 3, lett. b); di fatto questa disposizione determina la non accessibilità di molti eventi e aree agli aiuti ex post creditizi e contributivi.
– Rimangono invece invariate le norme relative alle procedure di trasferimento alle Regioni delle disponibilità del Fondo (art.6), mentre è modificata la norma sulla pubblicità degli interventi (art.10). Con la nuova legge gli elenchi dei nominativi dei danneggiati saranno pubblicati sui siti internet delle Regioni interessate e non più sull’Albo pretorio dei Comuni come prevede l’attuale testo del 102/2004.
– La dotazione finanziaria è regolamentata all’articolo 15; sono previsti due distinti stanziamenti, uno denominato “Fondo di solidarietà nazionale incentivi assicurativi” utilizzabile per gli interventi assicurativi e i fondi di mutualizzazione ed un altro “Fondo di solidarietà nazionale interventi indennizzatori” per gli aiuti compensativi.