Categories: Archivio, Pol. Agricole

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L’Agenzia delle Entrate, dopo diversi incontri sul tema, ha emanato una risoluzione sul tema delle aziende faunistiche venatorie (vedi risoluzione n. 73/E del 27/09/2018) in cui sancisce il principio in base al quale l’attività delle aziende faunistiche venatorie può essere annoverata tra le “attività agricole connesse”, di cui all’art. 2135 del c.c. (se esercitata da imprenditore agricolo).
In particolare l’amministrazione finanziaria ha riconosciuto l’applicazione del regime di tassazione forfettario previsto dal comma 3 dell’art. 56 bis del TUIR, ossia l’imponibilità del 25% dei ricavi conseguiti dalla persona fisica o società semplice, che forniscono quei servizi di cui si sostanzia l’esercizio dell’attività faunistica venatoria.
 
A tal fine sarà necessario dimostrare che nello svolgimento dell’attività vengano utilizzate prevalentemente attrezzature o risorse che normalmente sono impiegate nell’attività agricola principale. Il requisito della prevalenza risulterà rispettato qualora il fatturato derivante dall’impiego di attrezzature o risorse normalmente impiegate nell’attività agricola principale risulti superiore al fatturato ottenuto attraverso l’utilizzo di altre attrezzature o risorse.