Categories: Archivio, Pol. Agricole

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Si comunica che con parere dell’Agenzia delle Entrate – Divisione Contribuenti, in risposta ad una richiesta di consulenza giuridica da parte della Regione Emilia Romagna, l’amministrazione finanziaria  ha definitivamente chiarito i problemi interpretativi sorti in merito all’applicazione dell’art. 1 comma 3 bis del D.lgs. n.99/2004, in merito al conferimento della qualifica di IAP da parte dell’amministratore ad una sola società.

L’Agenzia, dopo un’approfondita disamina della normativa di riferimento, stabilisce che la previsione di cui al comma 3-bis del D. Lgs. n. 99/2004, in base alla quale  la qualifica di imprenditore agricolo professionale può essere apportata da parte dell’amministratore ad una sola società è da intendersi riferita  alle sole società di capitali e non anche alle società di persone ( snc, sas, ss..).

Tale posizione interpretativa è coerente con la linea sostenuta dalla Confederazione sin dall’entrata in vigore del predetto decreto legislativo.