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LATTE E FORMAGGI: COMUNICAZIONE DATI PRODUTTIVI, MIPAAF POSTICIPA TERMINE ULTIMO AL 20 GENNAIO 2023

(CHB) – Cagliari, 07 nov 2022 – Le aziende bovine e ovine avranno tempo fino al prossimo 20 gennaio 2023 per registrare le proprie produzioni al sistema telematico nazionale e, quindi, rispettare l’obbligo di comunicazione delle proprie produzioni di latte e formaggi come previsto dagli ultimi decreti nazionali in tema di obbligo di comunicazione dei propri dati. Lo ha deciso il ministero dell’Agricoltura con un decreto siglato il 18 ottobre scorso dal ministro uscente Stefano Patuanelli.

MOTIVI. L’intervento di proroga è stato messo in campo, sottolinea il ministro, per venire incontro alle richieste motivate da parte delle aziende a causa della “situazione di difficoltà di molti allevatori di rispettare le scadenze mensili per la dichiarazione dei primi acquirenti di latte”, sottolinea Patuanelli. A questo, prosegue l’allora ministro, si aggiunge “il mancato funzionamento del sistema informativo, già più volte segnalato, che rischia di compromettere il rispetto degli adempimenti normativi, con il pericolo, per le aziende di incorrere in sanzioni”. Da qui la richiesta di valutare una “rimodulazione dei termini una ulteriore proroga del termine del 20 ottobre (data fissata dal decreto come scadenza di registrazione dei dati) per non penalizzare le aziende interessate e garantire, al contempo, la regolare attuazione del sistema di monitoraggio in parola dei flussi di latte bovino e ovicaprino fra le diverse imprese coinvolte nella tipica dinamica dei processi produttivi del settore”.

NORMA. La norma dei due decreti istitutivi dell’obbligo di comunicazione dei dati produttivi (poi convertita con legge 44), prevedeva che “entro il giorno 20 dei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, le aziende che fabbricano prodotti lattiero-caseari registrano nella banca dati del Sian, i quantitativi di ciascun prodotto fabbricato, i quantitativi di ciascun prodotto ceduto e le relative giacenze di magazzino, registrati nel trimestre precedente”, prevedevano i decreti. Inoltre “entro il giorno 20 di ogni mese i primi acquirenti registrano nella banca dati del Sian gli estremi identificativi dei fornitori, gli indirizzi degli stabilimenti di provenienza o delle aziende di produzione e – aggiunge l’articolo 6, comma 5 del decreto – entro il giorno 20 dei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, le aziende che fabbricano prodotti lattiero-caseari registrano nella banca dati del Sian, i quantitativi di ciascun prodotto fabbricato, i quantitativi di ciascun prodotto ceduto e le relative giacenze di magazzino, registrati nel trimestre precedente”. (CHARTABIANCA) red © Riproduzione riservata agricoltura