Categories: Archivio, PSA

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La formazione per i cacciatori al cinghiale, in regola con la presentazione della domanda di censimento, prosegue in diversi territori dell’Isola con i corsi organizzati dall’Agenzia regionale Laore Sardegna. A oggi sono stati già formati oltre 4mila soggetti tra cacciatori referenti delle compagnie di caccia e sostituti di referenti, titolari di Aziende agrituristico-venatorie, Zona addestramento cani, allevamenti di cinghiali a scopo di studio o ripopolamento e presidenti delle zone in concessione per l’esercizio della caccia autogestita. Tutti questi soggetti, secondo le disposizioni contenute nel quarto provvedimento dell’Unità di Progetto per l’eradicazione della Peste suina africana, hanno l’obbligo alla formazione.

Aree non infette da PSA. Nei macroareali non infetti da PSA (classificati come zone bianche), per la stagione di caccia al cinghiale 2016/2017, i cacciatori, comunque organizzati, avevano l’obbligo di censirsi e comunicare entro il 7 ottobre ai Servizi veterinari della ASL e alla Stazione forestale e di Vigilanza ambientale competenti per territorio: il nominativo del cacciatore referente e un suo sostituto per l’esercizio della caccia al cinghiale; l’indirizzo e la località e, qualora di difficile individuazione attraverso le coordinate GPS, del luogo nel quale vengono raccolti i cinghiali abbattuti per essere eviscerati, sezionati e/o stoccati. Tali luoghi non potranno assolutamente essere situati presso aziende suinicole. Nella stagione venatoria 2016-2017, tutti i cacciatori, allo scopo di garantire una mappatura puntuale sulla presenza della PSA nel selvatico, hanno l’obbligo di conferire alla ASL referente per territorio i prelievi di un campione di diaframma su tutti i cinghiali abbattuti al fine della ricerca della Trichinella e un campione di sangue su almeno 59 cinghiali abbattuti per macroareale, da sottoporre a esame sierologico per la PSA. I servizi veterinari sono quindi incaricati di comunicare l’avvenuto raggiungimento del numero dei campioni ai cacciatori referenti.
Aree infette da PSA. Nei macroareali infetti da PSA nel selvatico (classificati come zone rosse) vige il divieto di caccia al cinghiale. In deroga a tale prescrizione, per la stagione 2016-2017, il responsabile dell’UdP e Direttore Generale della presidenza della Regione, Alessandro De Martini, ha autorizzato i cacciatori comunque organizzati, che ne hanno fatto richiesta entro lo scorso 15 luglio, a esercitare la caccia al cinghiale purché sia nominato un cacciatore referente e un suo sostituto, che garantisca il rispetto delle prescrizioni sanitarie e gestionali predisposte dall’UdP e già riportate nelle indicazioni per i macroareali indenni dalla presenza della PSA.
Nelle zone rosse i cacciatori hanno sempre l’obbligo di conferire alla ASL, competente per territorio, un campione di diaframma per la ricerca della Trichinella, un campione di sangue e uno di milza per la ricerca virologica della PSA su tutti i cinghiali abbattuti. Il cacciatore referente deve garantire la custodia, sino all’esito delle analisi, delle carcasse dei cinghiali abbattuti e delle altre parti che siano state già distrutte con metodi in grado di disattivare il virus. Inoltre, le mezzene dei cinghiali abbattuti non possono essere sezionate fino all’arrivo dell’esito degli esami sierologici. Le mezzene devono quindi essere appositamente contrassegnate con marche auricolari inamovibili individualmente identificate (la marca auricolare va apposta su ciascun padiglione auricolare del cinghiale immediatamente dopo il suo arrivo nel locale di raccolta e stoccaggio). In caso di esito favorevole delle analisi e autorizzazione al libero consumo delle carni, tali mezzene potranno essere sezionate e distribuite ai cacciatori. In caso di positività al primo test sierologico, si dispone la distruzione delle carni e delle altre parti che non siano state già distrutte con metodi in grado di disattivare il virus e sotto il controllo del veterinario ufficiale. Nel caso in cui si possa garantire la corretta conservazione delle carcasse, i Servizi veterinari possono consentire di attendere il responso degli esami di conferma, fermo restando la distruzione dei soggetti qualora anche questi esami diano un riscontro analitico sfavorevole.